La giustizia italiana ha bisogno di essere riformata

di Lorenzo Gaioni

Il disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia avvia il percorso di revisione della Carta ed è accompagnato – come ampiamente previsto – da numerosi dibattiti, taluni spesso strumentali. Infatti, dopo più di 10 anni dall’entrata in vigore del nuovo art. 111 della Costituzione, secondo i principi del giusto processo oggi non si può che auspicare il suo naturale completamento con l’introduzione della separazione delle carriere tra i magistrati, tra chi promuove l’accusa e chi al termine del processo giudica. Ecco che ritorna alla mente l’auspicio formulato dalle Camere Penali all’indomani della novella norma sul giusto processo "se non ora quando ?" per chiedere la separazione delle carriere e ripreso da qualcun altro recentemente, per altri fini e senza troppa fantasia.

Ben più ampia si presenta la volontà riformatrice del legislatore costituzionale: separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici unita alla previsione di un doppio Consiglio Superiore per l’una e per l’altra magistratura, l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado, l’esercizio obbligatorio dell’azione penale "secondo i criteri stabiliti dalla legge" e la responsabilità civile dei magistrati.

Innanzitutto, appare quanto mai strumentale la critica pervenuta dalle opposizioni parlamentari – ancor prima di avere conoscenza del testo – di utilità ad personam; ciò non può che essere stigmatizzato come segno di mero pregiudizio. Il ddl termina infatti stabilendo l’inefficacia dei principi contenuti per i procedimenti penali in corso.

Ciò premesso, l’art. 111 Cost. recita che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo ed esso si rivela attraverso il contraddittorio tra le parti – in condizione di parità tra le stesse – davanti al giudice terzo ed imparziale. Dunque, il contraddittorio e la terzietà del giudice sono le due garanzie del giusto processo, tuttavia al legislatore costituzionale preme la seconda perché oggi non sembra garantita appieno.

Il cittadino può sentirsi nella parità delle parti con l’accusa che “convive” con la magistratura giudicante ? E il giudice appare davvero terzo ed imparziale ? La realtà ci consegna una situazione di fronte alla quale è necessario prendere posizione con franchezza, come hanno fatto alcuni illustri costituzionalisti intervenuti nel dibattito, a riprova che la Scienza giuridica non è così ostile a questo progetto di riforma come i mezzi di comunicazione vogliono far credere. Anzi, gli scritti dei lavori preparatori in seno all’Assemblea costituente citati nel corso del convegno sul tema organizzato dalla Fondazione Magna Carta lo scorso 10 marzo e i casi di mala giustizia ai quali assistiamo sempre più di frequente testimoniano come da un lato l’immodificabilità della Costituzione sia un mito da sfatare – è la stessa Carta che lo insegna – e che una riforma ispirata ai principi di democrazia liberale non possa che essere salutata come un rilancio dell’autonomia della magistratura.

Ma non sono queste le uniche criticità, perché si riscontra anche una attuale insufficienza della disciplina della responsabilità civile del magistrato, peraltro oggetto di referendum popolare e successivamente ammorbidita da una legge che ad oggi riporta l’1 % di casi di condanna effettiva dei magistrati alla responsabilità civile, per di più a carico delle finanze dello stato. L’adeguamento quanto meno ad ogni altro funzionario che sbaglia e al principio della responsabilità personale sembra potersi accogliere come elemento di giustizia, né più né meno.

Certo è un testo di legge che, sottoposto all’esame ripetuto del Parlamento, non può che uscirne migliorato, magari con l’apporto anche delle opposizioni qualora fosse sgombrato il campo del pregiudizio. Infatti, la volontà riformatrice del Governo è chiara e determinata. Lo sono meno le censure di quanti si fanno oppositori, chiusi preventivamente alle riforme e difensori dello status quo.

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