ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Il giorno 1 Aprile duemilaotto in Siena si conviene e si stipula quanto segue:
tra i signori:
BELLINI BENEDETTA, nata a Castelfiorentino (FI) il 05.07.1980 residente in Castelfiorentino, via Volta n. 7 professione Docente Universitario c.f. BLLBDT80L45C101G;
BISCONTI GIACOMO, nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 11.02.1973 residente in Abbadia San Salvatore (SI) via Sabatini n. 103 professione libero professionista c.f. BSCGCM73B11A006F;
CAMARDI GIUSEPPE, nato a Taranto (TA) il 10.08.1977 residente a Montalbano Ionico (MT) via San Rocco n. 10, professione Dottore di ricerca c.f. CMRGPP77M10L049A;
GELLI MERIS, nato a Colle Val d'Elsa (SI) il 08.08.1945 residente a Colle Val d'Elsa (SI) via Palestro n. 58-9, professione Dirigente c.f. GLLMRS45M08C847F;
GRASSI APOSTOLICO ORSINI DUCAS FABIO, nato a Roma (RM) il 26.01.1936 residente a Lecce via dei Sepolcri Messapici n.8 professione Docente Universitario c.f. GRSFBA36A26H501W;
NICOLOSI PELLEGRINO GERARDO, nato a Agrigento il 21.04.1965 residente a Montalcino (SI), via Mazzini n. 60 professione Docente Universitario c.f. NCLPLG65D21A089G;
PAPI GAIA, nata a Piombino (LI) il 11.03.1982 residente a Campiglia Marittima (LI) via Cerrini n. 133 professione studentessa c.f. PPAGAI82C51G687H;
STAGNO FRANCESCO, nato a Vibo Valentia (VV) il 11.08.1981, residente a Vibo Valentia (VV) viale A. De Gasperi n. 95, professione studente c.f. STGFNC81M11F537U;
viene costituita una associazione denominata Istituto Culturale Linea d'Ovest i firmatari di cui in epigrafe assumono qualifica di soci fondatori.
Art. 1 L'associazione ha sede in Siena (SI), via del Giglio n. 6.;
Art. 2 L'associazione, senza scopo di lucro alcuno, persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area del diritto, della storia, dell'economia, della geopolitica, della filosofia politica, dell'antropologia cristiana, della politologia e della cultura in generale.
Art. 3 L'associazione è retta dalle disposizioni del Codice Civile, dalle altre norme vigenti in materia nonché dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega a questo atto, affinche ne formi parte integrante e sostanziale.
Art. 4 In deroga allo statuto assumono le cariche i seguenti soci fondatori:
Per il Consiglio Direttivo:
Nicolosi Pellegrino Gerardo
Bellini Benedetta
Papi Gaia
Camardi Giuseppe
Stagno Francesco
Assume la carica di Revisore il socio fondatore Gelli Mersi.
I soci fondatori convengono, inoltre, di nominare Presidente d'Onore il Professor Grassi Orsini Fabio.
Art. 5 Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ISTITUTO DI CULTURA LINEA D’OVEST”
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita un'associazione denominata “Istituto Culturale Linea d'Ovest”
L'associazione ha sede in, Siena, via del Giglio, n. 6.
Art. 2. - L'associazione priva di finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area del diritto, della storia, dell'economia, della geopolitica, della filosofia politica, dell'antropologia cristiana, della politologia e della cultura in generale.
In particolare, l'associazione intende avere come campo d'interesse prioritario l'identità politica occidentale e le sue radici cristiane: si prefigge pertanto la promozione di studi e occasioni di riflessione pubblica sulle tradizioni e culture politiche dell'occidente, su istituzioni ed élites, sui rapporti tra religione e politica, con una forte proiezione sulla contemporaneità.
L'Associazione, nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore:
organizza seminari, convegni e manifestazioni;
promuove e cura studi e ricerche mirate;
elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee.
L'associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.
Art. 3. - L'associazione può intrattenere e sviluppare forme di collaborazione con altre entità di natura associativa o fondazionale aventi analoghe finalità culturali o sociali. Essa deve tuttavia sempre mantenere la più completa indipendenza, pur potendo aggiungere al proprio il nome o l'acronimo di altre organizzazioni con le quali l'associazione decide di collaborare.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il revisore contabile
d) il direttore generale
e) il presidente
Titolo II
I soci
Art. 5. - I soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro realtà di lavoro, di studio, o scopo istituzionale sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci Ordinari sono tenuti al pagamento di un a quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. Un socio ordinario può essere titolare di una sola quota.
Art. 6. - La qualifica di socio ordinario è ottenuta a richiesta su presentazione di almeno una persona già socia dell'associazione, previa deliberazione del consiglio direttivo. Nella richiesta di adesione l'aspirante socio deve impegnarsi a sottoscrivere il presente statuto ed espressamente la clausola arbitrale di cui all'art. 19.
I soci onorari sono ammessi dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento delle quote associative. Il recesso del socio avviene previa comunicazione scritta da indirizzare al consiglio direttivo. Al socio recedente non compete alcuna porzione del patrimonio associativo né la restituzione anche parziale della quota annuale.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 7 – L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si deve riunire almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per provvedere a deliberare sul rendiconto, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.
L'assemblea ordinaria approva il documento programmatico in cui sono contenute le linee guida per l'attività da svolgersi nel corso dell'anno e contestualmente riceve la relazione sull'attività svolta. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o con altri mezzi che il consiglio direttivo ritenga idonei a garantire un adeguata e tempestiva informazione.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione da tenersi comunque entro e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio può rappresentare al massimo due soci purchè munito di delega scritta.
Per la costituzione dell'assemblea è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Art. 9 – L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. Ogni socio in regola con il pagamento della quota ha diritto al voto in assemblea.
Art. 10 – L'assemblea elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora si tengano votazioni mediante voto espresso per iscritto.
Art. 11 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un quinto del totale dei soci stessi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Art. 12 – I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, salvo il consenso unanime di tutti i soci. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci che deliberano con il voto favorevole di tre quinti dei presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Il Consiglio Direttivo
Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci secondo le determinazioni dell'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo e la loro nomina sono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di cessazione dalla carica di consigliere, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. I consigliere cooptati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi l'intero consiglio direttivo e considerato decaduto e va rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 14. - Il consiglio direttivo redige il documento programmatico contenente le linee guida per lo svolgimento dell'attività dell'associazione; dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del documento programmatico, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi previsti dal documento programmatico stesso. E' investito altresì da ogni potere per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
In particolare il consiglio:
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'attuazione;
– decide sugli investimenti patrimoniali;
– stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
delibera sull'ammissione dei soci;
decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'art. 3;
approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il documento programmatico contenente le linee guida da seguire per l'attuazione degli scopi dell'associazione.
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un direttore generale, che dura in carica quanto il consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Direttore generale, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi oppure quando ne sia fatta richiesta al Direttore generale da almeno un consigliere, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
La convocazione è fatta a mezzo avviso, con assicurato ricevimento, scritto e spedito a tutti i consiglieri, sindaci, quest'ultimi se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie e degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide anche in mancanza delle suddette formalità quando ad esse partecipano tutti gli aventi diritto e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di suffragi prevale quello del direttore generale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Direttore esecutivo, salvo il Consiglio sia composto da due soli membri.
Il Direttore Generale
Art. 17 – La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al direttore generale.
Art. 18. - Il direttore generale riunisce il consiglio direttivo ogni qualvolta ritenga necessario.
Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per l'esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione dispositivi dei diritti su beni immobili o comunque su beni di apprezzabile valore economico costituenti il patrimonio dell'associazione è, in ogni modo, tenuto ad ottenere il parere favorevole e preventivo del Consiglio direttivo.
Il Sindaco revisore
Art. 19. - L'assemblea generale nomina ogni quattro anni un Sindaco Revisore.
Il Sindaco Revisore resta in carica per quattro esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio della carica.
Il Sindaco revisore cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'assemblea generale, ed in particolare, verifica l'attuazione delle linee direttive impartite dell'assemblea dei soci..
Il Presidente
Art. 20. - Il presidente viene porposto dal direttore generale con deliberazione a maggioranza di due terzi del Consiglio direttivo. Il Presidente d'onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori sociali e culturali in cui opera l'associazione, tanto in capo speculativo quanto operativo.
Al Presidente non competono poteri gesionali; egli è leggittimato ad intervenire nelle adunanze edl Consiglio direttivo e nelle assemblee dei soci. La sua carica all'interno dell'associazione è del tutto onorifica. Pertanto non competono particolari doveri di rappresentanza dell'associazione verso terzi.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi sono devolute al presidente, il quale giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
Scioglimento
Art. 21. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
I liquidatori redigeranno un progetto di liquidazione, che dovrà essere approvato dall'assembela dei soci che deciderà circa la devoluzione dell'eventuale attivo. Le relative spese di liquidazione sono a carico degli associati nella misura in cui non trovano copertura nell'attivo di liquidazione.
Disposizioni generali
Art. 22. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
