Circolo dei Liberi, Firenze

Statuto

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DEI LIBERI"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita un’associazione denominata “Circolo dei liberi”.

L'associazione ha sede a Firenze.

Art. 2. – L'associazione nasce dalla convergenza di storie intellettuali e generazioni diverse che si riconoscono nella comune passione per la discussione nella sfera pubblica e nella volontà di riproporre le idee della libertà e del ritorno al reale, contrastando quello che è stato definito "l'odio di sé" dell'Occidente, in una regione dove il fallimento di un secolo di ideologie tenta consistenti settori del ceto intellettuale all'abbandono del pensiero e della memoria per facili scelte di pura omologazione. L'associazione priva di finalità di lucro, intende svolgere attività di formazione e promozione della cultura politica attraverso l’organizzazione e la promozione di attività di ricerca e studio nei settori del diritto, della storia, dell’economia, della geopolitica, della filosofia politica, della politologia e della cultura in generale. L’associazione si propone altresì di tenere memoria, con opportune iniziative, della figura e dell’opera di Graziano Grazzini, che della sua costituzione fu uno dei primi promotori.

Art. 3. -  L’associazione può intrattenere e sviluppare forme di collaborazione con altre entità di natura associativa o fondazionale aventi analoghe finalità culturali o sociali. Essa deve tuttavia sempre mantenere la più completa indipendenza, pur potendo aggiungere al proprio il nome o l’acronimo di altre organizzazioni con le quali l’associazione decide di collaborare.

 Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:                                               

l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) i revisori dei conti d) i probiviri.

Titolo II

I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro realtà di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. Ogni aspirante socio dovrà essere presentato da almeno due soci in regola con le quote.

Art. 6. - La qualifica di socio è ottenuta a richiesta, previa deliberazione del consiglio direttivo. Nella richiesta di adesione l’aspirante socio deve impegnarsi a sottoscrivere il presente statuto ed espressamente la clausola arbitrale di cui all’art. 19.

Il recesso del socio avviene previa comunicazione scritta da indirizzare al consiglio direttivo. Al socio recedente non compete alcuna porzione del patrimonio associativo.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si deve riunire almeno una volta l’anno entro il primo semestre dell’anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. L’assemblea ordinaria approva il documento programmatico in cui sono contenute le linee guida per l’attività da svolgersi nel corso dell’anno e contestualmente riceve la relazione sull’attività svolta. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il consiglio direttivo ritenga idonei.

Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio può rappresentare uno o al massimo due soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora si tengano votazioni.

Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un quinto del totale dei soci stessi..

Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di cinque secondo le determinazioni dell'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo e la loro nomina sono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di cessazione dalla carica di consigliere, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e va rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14. - Il consiglio direttivo prepara il documento programmatico contenente le linee guida per lo svolgimento dell’attività dell’associazione; dopo l’approvazione da parte dell’assemblea del documento programmatico, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi previsti dal documento programmatico stesso. E’ investito altresì da ogni potere per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

In particolare il consiglio:

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’attuazione;

decide sugli investimenti patrimoniali;

stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

delibera sull'ammissione dei soci;

decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'art. 3;

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

redige e sottopone all’approvazione dell’assemblea il documento programmatico contenente le linee guida da seguire per l’attuazione degli scopi dell’associazione;

Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica quanto il consiglio.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di suffragi prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno i due terzi dei consiglieri.

Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi competono al presidente.

Collegio dei revisori

Art. 18. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni va tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale è chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Collegio dei probiviri

Art. 19. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi sono devolute ai probiviri, i quali giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Scioglimento

Art. 20. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese sono a carico degli associati.

Disposizioni generali

Art. 21. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

 

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